Circolari

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto interministeriale del 30.11.2012: procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Circolare n° 63/2012 » 21.12.2012

Come segnalato con nostra circolare n.57/2012 del 10 dicembre u.s., è stato emanato il Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 (nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012), che recepisce le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (di cui all’art. 29, comma 5, del Dlgs 81/08) approvate dalla Commissione consultiva permanente e dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Al riguardo, Confindustria asserisce quanto segue. 

La possibilità di fare ricorso alle procedure standardizzate riguarda (secondo quanto previsto dall’art. 29, commi 5 e 6 del D.lgs n. 81/2008) i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti o fino a 50 dipendenti (salve le limitazioni introdotte, per ciascuna delle due categorie sopra richiamate, con riferimento al tipo di attività svolta e di rischi presenti in azienda). 

Si evidenzia, tuttavia, che - come chiarito con interpello n. 7 del 22 novembre 2012 del Ministero del lavoro - le aziende con meno di 10 dipendenti che hanno già redatto un documento di valutazione dei rischi (non avvalendosi, quindi, della facoltà di autocertificazione) non sono tenute a rielaborarlo secondo quanto previsto dalle procedure standardizzate, fermo restando, ovviamente l’obbligo di aggiornamento nelle ipotesi previste dall’art. 29 del D.lgs n. 81/2008. 

Nel merito, il documento si compone di due parti:

· una prima parte descrittiva: sono illustrati scopo, campo di applicazione, compiti e responsabilità e vengono fornite le istruzioni operative per redigere il documento di valutazione dei rischi in modo standardizzato e per la compilazione dei moduli; 

-+· una seconda parte, composta di 4 moduli: i primi due moduli sono descrittivi dell'azienda e delle lavorazioni che in essa si svolgono ed in cui dovranno essere indicate, ad esempio, le attrezzature presenti, le sostanze impiegate, etc. Il terzo modulo riporta un elenco dettagliato dei pericoli che possono eventualmente essere presenti in azienda e può essere utilizzato come riferimento per individuarli (ovviamente ogni azienda dovrà indicare solo i pericoli di proprio interesse ed aggiungere quelli che eventualmente non sono presenti nel modulo). Nel modulo finale andranno correlati, alle aree/reparto o alle mansioni (in precedenza individuate), i pericoli (anche questi già individuati con altro modulo) e quindi le misure di prevenzione e protezione attuate. Andranno, quindi, indicate le eventuali misure di miglioramento che l'azienda vorrà adottare evidenziando l’incaricato della loro realizzazione ed i tempi previsti per attuarle. Questo modulo prevede anche una colonna in cui inserire il riferimento ad eventuali strumenti di supporto per realizzare il DVR, quali procedure specifiche per alcune tipologie di rischi, riferimento a banche dati, a software, etc. 

Sia nell’individuazione dei pericoli che nell’ultimo modulo di valutazione dei rischi, vanno specificatamente indicati gli eventuali rischi specifici presenti in azienda. A tale riguardo, ricordiamo infatti che il datore di lavoro deve tenere conto di quanto previsto dal DLgs 81/08 in merito ai rischi specifici con riferimento a tutte le misure di prevenzione e protezione, formazione, sorveglianza sanitaria, etc. Laddove, quindi, ad esempio, il Testo Unico (TU) preveda l'effettuazione di misurazioni specifiche (quali ad esempio per i livelli di rumore o per l'esposizione ad agenti chimici), queste dovranno essere condotte anche nell'ambito della procedura standardizzata. 

Il decreto entrerà in vigore il 4 febbraio 2013 (sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella gazzetta Ufficiale).

Questo posticipo è giustificato dalla novità della disciplina rispetto a quanto finora previsto per le PMI in tema di valutazione dei rischi (autocertificazione).

Nel lasso temporale che intercorre tra il 31.12.2012 (data ultima di ammissibilità della autocertificazione) ed il 4.2.2013 (data di entrata in vigore del DM) il datore non potrebbe, in teoria, utilizzare nessuna delle due procedure (autocertificazione e standardizzata) e dovrebbe predisporre il Documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo quanto previsto dall'art. 28 del TU.  

Non sembrando, tuttavia, coerente obbligare l’impresa – solo per questo rinvio – a redigere il normale DVR (vista anche la finalità di semplificazione sia della autocertificazione che della procedura standardizzata per le PMI), sentito per le vie brevi il Ministero del lavoro, sembra corretto adottare fin dal 1.1.2013 le procedure standardizzate.

 A questo proposito si evidenzia la presentazione di emendamenti al DDL stabilità (S 3584) aventi ad oggetto la proroga del termine per l’utilizzabilità dell’autocertificazione al 30 giugno 2013. 

Con riserva di tornare sull’argomento per analizzare le conseguenze dell'eventuale proroga, si saluta cordialmente.

» Firma Il Respoonsabile Area Lavoro e SIcurezza Giancarlo CIpullo  |  
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